Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal DL 63/2013, le sanzioni si fanno più aspre, sia per chi non ottempera agli obblighi di presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, sia per chi rilascia un APE non veritiero o non conforme alle metodologie ed ai criteri previsti dalla legge.

APE sanzioni

Cosa rischia il proprietario del caso di vendita o locazione?

È obbligatorio il rilascio dell’APE nei casi di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari: in questo caso l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere prodotto a cura del proprietario e reso disponibile al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnato alla fine delle medesime.

È obbligatorio allegarlo al contratto di vendita o agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità dei contratti stessi.

Ma non è tutto. Se viene violato l’obbligo di dotare l’edificio o l’appartamento dell’APE il proprietario è punito con una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 18.000 euro nel caso di vendita e da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1.800 euro, nel caso di nuovo contratto di locazione.

Cosa rischia il proprietario nel caso di ristrutturazione?

È obbligatorio il rilascio dell’APE per edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, ossia ristrutturazioni che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio. In tal caso, l’Attestato di Prestazione Energetica è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

Se l’APE non viene rilasciato, il proprietario è punito con una sanzione può andare da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 18.000 euro.

Cosa rischia il costruttore?

È obbligatorio dotare gli edifici di nuova costruzione dell’APE prima del rilascio del certificato di agibilità. In questo caso, l’attestato è prodotto a cura del costruttore.

Il costruttore che in caso di nuova costruzione di un edificio (o di un’unità immobiliare) non provvede alla redazione dell’APE, è punito con una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 18.000 euro.

Cosa rischia il soggetto certificatore?

Se l’APE rilasciato dal professionista qualificato non è conforme alle disposizioni in vigore e, quindi, non rispetta i criteri e le metodologie definiti dalla legge, il professionista è punito con una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 700 euro ad un massimo di 4.200 euro. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato, ossia la formulazione di atti falsi o mendaci, il responsabile è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Cosa rischia l’agenzia immobiliare?

Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci pubblicitari e commerciali devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio e la corrispondente classe energetica.

In caso di violazione dell’obbligo di riportare tali parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con una sanzione che può andare da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro.

Ricordiamo che queste e altre dettagliate informazioni possono essere reperite sul volume APE, Guida all’Attestato di Prestazione Energetica (edizione ottobre 2013) dell’ing. Giovanna de Simone, disponibile al prezzo speciale di soli 20 euro per i lettori del blog.

guida APE

Disponibile in libreria e sul sito Maggioli Editore il manuale dedicato interamente all’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Dopo una breve introduzione sull’evoluzione normativa, il testo risponde alle domande più pratiche e diffuse: » cosa cambia tra ACE e APE » gli obblighi del soggetto certificatore, » le qualifiche e le competenze richieste, » quando è obbligatorio redigere l’attestato di prestazione energetica e a chi inviare la documentazione redatta.

Il manuale APE: Guida all’Attestato di Prestazione Energetica di Giovanna de Simone è disponibile per i lettori del blog al prezzo speciale di 20 euro

Ecco in dettaglio di cosa si tratta.

In Italia la certificazione energetica è stata introdotta a pieno titolo nel 2005 con la pubblicazione del decreto legislativo n.19 agosto 2005, n. 192 (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 – Suppl. Ordinario n. 158 ), per adempiere agli obblighi della Comunità europea e recepire la direttiva 2002/91/CE.

A seguito della pubblicazione della più recente direttiva europea 2010/31/UE e delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per mancato o non corretto recepimento di varie disposizioni presenti nelle direttive, nel corso degli anni il decreto 192/2005 ha subito numerose modifiche ed integrazioni.

Tali revisioni, unite alla lenta pubblicazione dei decreti attuativi (a loro volta modificati nel tempo), hanno creato confusione ed incertezze per i tecnici operanti nel settore. Le ultime modifiche sono state apportate con il decreto legge n. 63, del 4 giugno 2013, convertito in legge e modificato a sua volta a soli 2 mesi di distanza dalla sua pubblicazione, il 3 agosto 2013 (legge n.90 – Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2013, n. 181).

Scopo di questo testo è chiarire al lettore, da un punto di vista pratico, gli obblighi e le disposizioni oggi in vigore:

1. cos’è l’APE (attestato di prestazione energetica) e a cosa serve?

2. quali sono le differenze tra l’APE e il vecchio ACE (attestato di certificazione energetica)?

3. quando è obbligatorio redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?

4. Quali obblighi ha il proprietario o il locatore di un’abitazione? E cosa rischia se l’attestato non è allegato al contratto di vendita o di nuova locazione?

5. Qual è la validità dei nuovi APE e quale quella dei vecchi ACE?

6. Un ACE rilasciato prima del 6 giugno 2013 può essere allegato ad un contratto di vendita/locazione?

7. Quali parametri energetici deve riportare l’annuncio di offerta di vendita o locazione di un’abitazione? E a quali sanzioni va in contro il responsabile dell’annuncio?

8. È necessario allegare all’Attestato di Prestazione Energetica anche i libretti di impianto?

9. Chi può redigere un APE? In quali casi è obbligatorio seguire un corso di formazione?

10. Cos’è l’AQE (attestato di qualificazione energetica)? In quali casi l’AQE può sostituire l’APE?

11. Quali sono le metodologie di calcolo da adottare per la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica?

12. In quali regioni si applica la normativa nazionale? A chi va inviata la documentazione redatta ed entro quali tempistiche?

Un vademecum per il tecnico operante nel settore della certificazione energetica che, partendo dall’evoluzione legislativa nazionale, risponde alle domande più pratiche e diffuse sul tema. Tutto ciò che è necessario e sufficiente sapere, da un punto di vista legislativo, per redigere un attestato di prestazione/qualificazione energetica (APE/AQE), lasciando riferimenti e spunti di riflessione ai lettori interessati ad approfondire ulteriormente le tematiche trattate nel testo.

Per maggiori informazioni invia una mail a: giovanna.desimone@intellienergia.com

Logo CertificareCertificare 1.0, software gratuito per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti, nell’ultimo anno è stato scaricato da oltre 10.000 utenti in tutta Italia.

Numerosissime le richieste di certificazione di rispondenza e garanzia dei risultati del software alle norme UNI/TS 11300.

Tale garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dall’ENEA (o al CTI ) ed ha un costo di circa 8 mila euro.

Stiamo raccogliendo fondi per la certificazione del SW, se siamo in tanti lo sforzo è minimo.

Se sei soddisfatto del prodotto, partecipa anche tu!

Fai una donazione, anche solo di 1 euro!

Dando la possibilità al proprietario di autodichiarare la propria abitazione in classe G (la classe energetica più bassa), non si dà completa attuazione alla Direttiva del Parlamento europeo  2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, questo quanto emerge dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia.

Ora al vaglio la bozza che modifica il Decreto interministeriale del 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.  Le principali modifiche riguardano:

–          Autodichiarazione in classe G: il proprietario non potrà più optare per un’ autodichiarazione sulla classe energetica più bassa per il proprio immobile.

–          Campo di applicazione: si specifica che i ruderi e gli immobili venduti nello stato di “rustico” (cioè privi di rifiniture ed impianti tecnologici) o di “scheletro strutturale”  (privi di pareti verticali) sono esclusi dall’obbligo di certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà.

–          Enti certificatori dei software commerciali:  la garanzia di conformità del SW alla norma è fornita da CTI (non compare più l’UNI) per i metodi di calcolo più complessi (di cui  al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1 del DM26/06/09) e da  CNR ed ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi semplificati (di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3).

Per rispondere ai principali quesiti di tutti gli utenti che utilizzano Certificare_1.0, software per la certificazione energetica degli edifici, ecco la sezione con le domande più frequenti : FAQ.

La sezione nasce con lo scopo di dare una risposta rapida e dettagliata a tutti gli utenti alle prese con Certificare_1.0.

Per ulteriori domande o chiarimenti in merito all’utilizzo del software inviare una mail a:

giovanna.desimone@intellienergia.com

La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto legge n. 201 del 6/12/2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011).

Cos’è cambiato?

E’ possibile detrarre anche le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Saranno rinnovate dopo il 31 dicembre 2012?

Dal 1° gennaio 2013 le agevolazioni sul risparmio energetico saranno sostituite con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non avrà più scadenza.

COSA SONO IN SOSTANZA?

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali. Per gli interventi del 2011 e 2012 sarà obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali.

Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, quali:

  •  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  •  il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
  •  l’installazione di pannelli solari;
  •  la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

SPESE DETRAIBILI

Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.

In particolare, ad ogni tipo di intervento è associato un limite massimo di detrazione:

Ovviamente non sono agevolabili, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

La Finanziaria del 2007 ha introdotto la possibilità di beneficiare di detrazioni d’imposta per chi realizza interventi volti a migliorare l’efficienza energetica della propria residenza. In particolare si può chiedere la restituzione in cinque anni del 55% della spesa sostenuta per riduzione delle dispersioni termiche degli edifici, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione e costruzione di nuovi edifici ad altissima efficienza energetica.

Quando scadono?

Allo stato attuale si può usufruire delle detrazioni solo fino al 31 dicembre 2010. Per prolungarle, e magari farle diventare strutturali è partita una mobilitazione su vari fronti, industriali, associazioni di categoria e anche blogger.

Firmare adesso!
Sul sito lettera aperta al neo ministro per lo sviluppo economico in cui si chiede, alla luce dei risultati fin qui raggiunti dalle detrazioni, di prolungarle al più presto. Primi firmatari sono Giuseppe Civati,Roberto Codazzi, Eugenio Comincini, Leonardo Fiorentini, Marco Lamperti, Letizia Palmisano, Marcello Saponaro.

Disponibile online WINSHELTER (WINdows and SHading Energy Lighting and Thermal Evaluation Routine), software gratuito sviluppato da ENEA in collaborazione con Stazione Sperimentale del Vetro per il calcolo delle proprietà termiche ed ottiche dei serramenti accoppiati ad elementi schermanti.

Il software dispone di una serie database di prodotti standard, forniti dalle associazioni di categoria: Assovetro, Assites, EdilegnoArredo, SiPVC, UNCSAAL.

Per la sua semplicità d’uso e accuratezza di calcolo è uno strumento destinato a tutte le figure professionali coinvolte nel processo di miglioramento dell’efficienza energetica e nella certificazione energetica degli edifici.

Per scaricare il software gratuitamente (previa registrazione): www.pit.enea.it

Dal 22 luglio 2010 sarà disponibile online l’Errata Corrige della UNI/TS11300 – parte 1,

sarà possibile scaricare il  testo liberamente dal catalogo del sito della UNI.

La notizia è stata pubblicata sul sito del CTI – Comitato Termotecnico Italiano.

Vai al catalogo norme della UNI: clicca qui!

Scarica l’Errata Corrige: clicca qui!

Disponibile online la Video-Guida che illustra come utilizzare il Software Certificare  1.0 per il calcolo della prestazione energetica degli edifici residenziali esistenti.

Puoi scaricare gratuitamente la Video-Guida e la Guida in formato pdf, accedendo all’area download del sito www.intellienergia.com

Per maggiori dettagli sul SW clicca qui. Per il download gratuito del software Certificare 1.0, vai alla sezione free-software.


Gli edifici sono i principali responsabili del consumo energetico in Europa. L’energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte da edifici, rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità, nettamente superiore al consumo dell’industria (28%) e dei trasporti (32%).  Essendo questo un settore in espansione, i consumi di energia e quindi le  emissioni di CO2 ad esso correlate sono destinati ad aumentare.

Il consumo medio per la climatizzazione di un’abitazione in Italia si aggira attorno ai 150-200kWh/mq anno, con una ripercussione di circa 86000 milioni di tonnellate di CO2 all’anno [Fonte: EURIMA, European Insulation Manifacturers Association].

Per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto,  l’Italia entro il 2012 dovrà ridurre dell’ 8% le emissioni di gas serra rispetto all’anno di riferimento (Gas diversi hanno “anni di riferimento” diversi ai sensi del protocollo di Kyoto. Il 1990 è l’anno di riferimento utilizzato per calcolare i livelli di anidride carbonica, metano e protossido di azoto (99% di tutte le emissioni) per tutti gli Stati membri dell’UE a 15. Per i gas fluorurati, i paesi possono invece scegliere un altro anno. Dodici Stati membri dell’UE a 15 hanno scelto il 1995.)

L’aumento del rendimento energetico occupa senz’altro un posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al  protocollo di Kyoto.

In questo quadro,  il Parlamento Europeo ha adottato la Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 (EPBD Energy Performance of Buildings Directive) sul Rendimento Energetico nell’edilizia contribuendo così al conseguimento degli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico.  L’obiettivo della DIRETTIVA 2002/91/CE è, infatti, promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, tenendo conto sia delle diverse condizioni climatiche, sia dell’efficacia sotto il profilo dei costi.

Le disposizioni principali della direttiva riguardano:

  • Comune metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
  • l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sotto­posti a importanti ristrutturazioni;
  • la certificazione energetica degli edifici;
  • l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizio­namento d’aria negli edifìci.

La Direttiva è stata recepita  a  livello  nazionale  con  il  D.Lgs  192/05 ed  il  successivo  D.Lgs  311/06.  Il  D.P.R. 59/09 rappresenta il primo dei tre decreti attuativi del D.Lgs 192/05.  Esso definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti  termici  per  la  climatizzazione  invernale  ed  estiva.

Il DM del 26 giugno 2009Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, GU n.158,  definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici, in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 192/2005.

Và sottolineato, infine, che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, sono applicabili solo alle Regioni ancora sprovviste di proprie norme, per effetto della clausola di cedevolezza che prevede che le norme statali siano sostituite dalle norme regionali, ove adottate.

Certificare 1.0 è ora on-line!

Per scaricare GRATUITAMENTE il software accedi all’area download del sito: www.intellienergia.com

Arriva Certificare_1.0,  un software gratuito,  sviluppato da intellienergia,  per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti e l’utilissimo manuale riguardante tutto cio’ che c’è da sapere sull’Attestato di Prestazione Energetica: APE: Guida all’Attestato di Prestazione Energetica – Editore Maggioli di Giovanna de Simone.

Per maggiori informazioni sul testo cliccare qui.

IL SOFTWARE

Certificare 1.0 nasce con l’obbiettivo di guidare il soggetto certificatore nella valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale ai 1000 mq, in maniera semplice ed intuitiva.

Il software fa riferimento alle Direttive Nazionali ed è aggiornato secondo il Metodo di Calcolo Semplificato di cui all’Allegato 2 delle Linee Guida D.M.26/6/2009, n.158, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e  secondo la metodologia di calcolo semplificata, riportata all’interno delle norme tecniche UNI TS 11300 per il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria.

Quali sono i vantaggi?

  • Non bisogna pagare nessuna licenza!
  • Essendo basato su un metodo semplificato, Certificare_1.0 necessita di un numero di dati in ingresso ridotto. E’ più semplice e veloce effettuare la certificazione energetica , senza riduzioni in termini di accuratezza della soluzione né di valenza del certificato stesso.
  • Presenta una più semplice ed intuitiva interfaccia grafica che guida il certificatore nella compilazione dell’Attestato di Certificazione (o Qualificazione) Energetica.
  • Essendo un software sviluppato su base Excel,  presenta delle buone caratteristiche di flessibilità e adattamento alle diverse casistiche  di edificio che si possono presentare.
  • E’ possibile modificare i dati inseriti nell’ACE (o AQE) o aggiungere dei dati prima della stampa.
  • Non necessita di nessuna istallazione, il suo funzionamento è, quindi, indipendente dal sistema operativo utilizzato (attualmente Docet , l’unico software gratuito nel settore, non è stato testato su: Windows 7, Linux, Mac ).

Quali sono le limitazioni ?

  • Non può essere utilizzato per edifici con superficie utile superiore ai 1000 mq.
  • Per edifici con superficie utile compresa tra 200 e 1000mq è necessario effettuare separatamente la  valutazione   qualitativa   delle caratteristiche  dell’involucro  edilizio per la climatizzazione estiva (per effettuare tale valutazione si può ricorrere a Docet  o alla metodologia descritta nelle UNI/TS11300).
  • Non si fa riferimento all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Il software sarà a breve disponibile nella sezionefree-software.

Tachimetro Certificare 1.0Secondo le nuove direttive UE, approvate il 18 maggio 2010,  gli edifici costruiti a partire dal 31 dicembre 2020 dovranno essere prossimi alla classificazione “zero-energy”,  ossia perseguire elevati standard di efficienza e ricorrere alle fonti di energia rinnovabili in modo da essere energeticamente autosufficienti. I primi ad intervenire saranno gli edifici pubblici che dovranno  mettere in pratica la nuova direttiva due anni prima, cioe’ nel 2018.

Entro giugno 2011, la Commissione dovrà stabilire i livelli minimi di rendimento energetico, mentre i vari Stati membri dovranno poi adottare un sistema uniforme per la certificazione degli immobili.

In caso di immobili esistenti, dove possibile, le prestazioni dovranno essere migliorate con lavori di ristrutturazione e di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e di produzione dell’acqua calda sanitaria con impianti ad elevata efficienza.

Controlla la qualità dell’aria della città in cui vivi o quella della tua prossima destinazione

Eye on Earth è un portale che fornisce una panoramica sulle condizioni della qualità dell’aria in tutta Europa. L’indice della qualità dell’aria fornito fa riferimento al CAQI (Indice comune di qualità dell’aria) che è calcolato valutando i valori di NO2 (Biossido di azoto), O3 (Ozono) e PM10 (Particolato atmosferico).

I valori di  NO2, O3 e PM10 sono misurati da oltre 1000 stazioni dislocate su tutto il territorio europeo. I dati sono elaborati su base oraria, tuttavia per motivi tecnici è possibile che, in fase di consultazione, si verifichi uno sfasamento temporale di qualche ora.

Alte concentrazioni degli  inquinanti atmosferici PM, ozono e  NO2 possono provocare: 1)effetti  a lungo termine (dovuti      soprattutto alla presenza di PM) come malattie respiratorie croniche, cancro al polmone, patologie cardiache, danni al cervello, ai nervi, al fegato ed ai reni. 2) effetti a breve termine come irritazione agli occhi, naso e faringe, infiammazione delle vie aeree, polmonite, mal di testa, reazioni allergiche.

Classificazione della qualità dell'aria in base alla concentrazione di inquinanti presente.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi per e-mail.

Unisciti a 272 altri iscritti

Supporta Certificare_1.0 fai una donazione

Aiutaci a migliorare Certificare_1.0

Online Now

Calendar

Maggio: 2024
L M M G V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Intellienergia S.r.l.

progettazione serre fotovoltaiche

Statistiche